Art. 4.

      1. All'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis» e le parole: «lire 25.000 annue» sono sostituite dalle seguenti: «15 euro annui»;

 

Pag. 6

          b) al comma 2, lettera a), le parole: «lire 9 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «6.714 euro annui»;

          c) al comma 2, lettera b), le parole: «lire 18 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «11.271 euro annui».