1. All'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 7, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis» e le parole: «lire 25.000 annue» sono sostituite dalle seguenti: «15 euro annui»;
b) al comma 2, lettera a), le parole: «lire 9 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «6.714 euro annui»;
c) al comma 2, lettera b), le parole: «lire 18 milioni annue» sono sostituite dalle seguenti: «11.271 euro annui».